Dopo il caos normativo, il Ministro
della Giustizia Anna Maria Cancellieri chiarisce che non si può
applicare la nullità differita introdotta con la Legge di Stabilità
La mancanza dell’APE, Attestato di
prestazione energetica, nei contratti di compravendita e affitto è
punita con una multa da 3 mila a 18 mila euro, mentre non è valida
la "nullità differita" introdotta con la Legge di
Stabilità.
Ai contratti di compravendita
immobiliare, agli atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso
o ai nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità
immobiliari soggetti a registrazione deve essere allegato l'APE, come
previsto dal DL Destinazione Italia 145/201.
In mancanza dell'APE, le parti sono
soggette al pagamento, in solido e in parti uguali, di una multa che
può variare dai 3 mila ai 18 mila euro.
Nelle locazioni di singole unità
immobiliari, invece, la multa oscilla tra i mille e i 4 mila euro. Se
il contratto ha una durata fino a tre anni, la sanzione è ridotta
della metà.
I dubbi sorti nei giorni scorsi
Il veloce susseguirsi di norme
registrato nelle ultime settimane ha creato qualche incertezza, tanto
da rendere necessario un chiarimento ufficiale. Secondo gli addetti
ai lavori, analizzando la Legge di Stabilità 2014 si poteva dedurre
che i contratti sprovvisti dell'APE dovevano essere considerati
nulli. La nullità non sarebbe però stata immediata, ma "differita",
perchè avrebbe operato solo dall’entrata in vigore del decreto di
adeguamento delle linee guida sulla certificazione energetica degli
edifici.
Sull'argomento è stata quindi
interpellata, in una interrogazione alla Camera, il Ministro della
Giustizia Anna Maria Cancellieri.
Le spiegazioni del Ministro
Cancellieri
Il Ministro Cancellieri ha ripercorso
tutta la normativa sulla prestazione energetica degli edifici,
ricordando che l’APE, cioè l'attestato che indica la prestazione
energetica dell'immobile, è previsto dall’articolo 6 del Decreto Legislativo 192/2005.
Il DL 63/2013, convertito nella Legge 90/2013 , con cui è stata recepita la nuova Direttiva 2010/31/Ue sul
rendimento energetico in edilizia, ha introdotto nell’articolo 6 il
comma 3-bis con cui è stata stabilita la nullità dei contratti
conclusi in mancanza dell’APE.
Successivamente, il DL Destinazione
Italia ha sostituito i commi 3 e 3 bis con un nuovo comma 3 in base
al quale l’assenza dell’APE viene punita con una multa da 3 mila
a 18 mila euro, ma non implica più la nullità del contratto.
Le incertezze sono iniziate dopo
l’approvazione della Legge di Stabilità 2014, in cui si
legge che la norma contenuta nell’articolo 3 bis, cioè la nullità
dei contratti in mancanza dell’APE, si applica a partire
dall’entrata in vigore del decreto con cui il Ministero dello
Sviluppo adeguerà il DM 26 giugno 2009 contenente le linee guida per
la certificazione energetica degli edifici.
Come ribadito dal Ministro Cancellieri,
la Legge di stabilità è quindi intervenuta su una norma non più in
vigore, perché sostituita dal Decreto Destinazione Italia.
Oltre a queste spiegazioni di ordine
tecnico, il Ministro ha affermato che, dopo un confronto col Ministro
dello Sviluppo Economico, la nullità dei contratti stipulati senza
l’APE è stata ritenuta eccessiva e va quindi preferita una
sanzione.
Fonti: edilportale