Realizzazione di un gazebo sul proprio terrazzo. Normativa.

Recentemente mi è stata chiesta una consulenza online riguardo a cosa fare per l'istallazione di un gazebo sulla sua terrazza.
Richiesta:
Intendo realizzare sul mio terrazzo di mia proprietà di circa 30mq una struttura precaria, facilmente rimovibile, costituita da una intelaiatura in legno non infissa al pavimento nè alle pareti dell'immobile. Preciso di abitare in un piccolo condominio di 4 famiglie, chiedo è necessario un permesso da parte del comune e del condominio? In attesa di una risposta Vi porgo distinti saluti. (lettera firmata)

Risposta.
"Gentile signora Daniela,
le opere per cui non devono essere richieste autorizzazioni o inoltrate comunicazioni agli enti di competenza, oltre alle opere interne, sono solo le opere precarie o le opere di manutenzione ordinaria. Si definiscono opere precarie, quelle che servono unicamente per un uso temporaneo e risultano facilmente asportabili, come le tende per esterni, le panche ed i tavoli da giardino, anche se in muratura, piccole baracche porta-attrezzi e simili. È mobile o rimovibile una struttura senza copertura fissa: si può collocare, a condizione che la sua realizzazione rispetti i regolamenti comunali e non provochi danno alla pavimentazione e all'impermeabilizzazione.

Generalmente non vengono considerate opere precarie i chioschi, le verande, i gazebo e le serre, ma questo varia da Comune a Comune e lo deve verificare nel Regolamento del Comune di competenza. Non esiste infatti una normativa univoca per le varie località del nostro paese. 

L’orientamento più diffuso, da parte degli uffici preposti al rilascio delle autorizzazioni (Ufficio Tecnico del Comune, Genio Civile,ecc) e dei T.A.R delle varie Regioni, è quello di risparmiare questi manufatti da qualsiasi adempimento a condizioni che siano di dimensioni contenute e sia del tutto chiara e inequivocabile la destinazione: creare una zona d’ombra destinata a proteggere dalle conseguenze del sole. 
Non deve venir meno il carattere di accessorietà rispetto alla costruzione cui fanno capo, di cui deve restare inalterata la fisionomia, ed inoltre è fondamentale che non crei una barriera alla luce per gli altri condomini.


Sulla base di tali definizioni, riteniamo che la sua struttura sia assimilabile ad un chiosco o gazebo, che, comunque, non comporta aumento di volume, modifiche di destinazioni d’uso o modifiche strutturali dell’edificio, e che, quindi, non è soggetto al rilascio di una concessione, bensì necessita solo di una comunicazione da inviare al Comune di competenza, accompagnata da una relazione asseverata, firmata da un tecnico abilitato, che attesti la conformità dell’opera alle normative vigenti. Con tale comunicazione, i lavori possono essere iniziati il giorno successivo alla presentazione della pratica.

Specificamente se si abita in condominio, il consenso di altri condomini è previsto sempre quando vi siano delle limitazioni presente nel Regolamento condominiale di natura contrattuale, ovvero decisione dell’assemblea condominiale. Bisogna assicurarsi che non vi siano norme specifiche inerenti l’obbligo di utilizzare materiali particolari.
Secondo il CC, se la palazzina ha da 4 a 10 u.a., non è soggetta a regolamento condominiale, se oltre i 10 proprietari, oltre all'amministratore si ha obbligo del regolamento condominiale. Controlli nel suo caso.


Occorre inoltre verificare che il palazzo non sia vincolato dalla Sovrintendenza alle Belle Arti: in questo caso ogni struttura di facciata, anche se si limita a un semplice supporto per le piante (o per altri scopi comunque non ai fini di aumentare una volumetria), ha bisogno di apposita autorizzazione da parte della stessa Sovraintendenza oltre che della pratica edilizia.

Il nostro consiglio quindi è quello di:
1) verificare presso l'ufficio tecnico comunale i limiti imposti dal regolamento edilizio comunale;
2) verificare se esiste un regolamento condominiale che impedisce l'installazione di gazebo."

Distinti saluti.
Arch. Renata Maida